AGI - La Corte europea dei diritti dell'uomo ha respinto la causa intentata da Fininvest e dalla famiglia Berlusconi relativa alla revisione della sentenza del 1991 sul Lodo Mondadori, affermando che "la riconsiderazione, nell’ambito di procedimenti civili di risarcimento, di una decisione di un giudice corrotto non ha compromesso né il principio del 'res judicata' né la presunzione di innocenza". La causa riguardava procedimenti civili avviati dinanzi ai giudici italiani dalla società Compagnie industriali riunite (Cir) contro Fininvest, che all’epoca dei fatti era presieduta da Silvio Berlusconi.
La Corte di Strasburgo ha stabilito all’unanimità che non vi è stata violazione dell’articolo 6§1 (diritto a un equo processo / diritto di accesso a un tribunale) della Convenzione per quanto riguarda il rispetto del principio del res judicata e il diritto a un tribunale istituito per legge. La Corte ha ritenuto che la riconsiderazione della soluzione adottata nella sentenza del 1991 – alla quale aveva partecipato il giudice corrotto – nel corso del procedimento risarcitorio promosso dalla vittima dell’atto di corruzione non costituisse una violazione del principio del res judicata, osservando che essa era giustificata da motivi imperativi, era conforme al diritto interno e realizzava un giusto equilibrio tra gli interessi dell’individuo e l’esigenza di garantire una corretta amministrazione della giustizia. Inoltre, ha considerato che i giudici nazionali non avessero ecceduto la loro competenza ratione materiae nei procedimenti di risarcimento. Inoltre, non vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) con riguardo all’ordine di pagamento di un risarcimento nel contesto di una controversia tra privati.
La Corte ha osservato che le decisioni nazionali, fondate inter alia su una perizia, erano adeguatamente motivate e in alcun modo arbitrarie. Ha rilevato che l’importo del risarcimento era stato determinato sulla base di una valutazione del danno subito da Cir a seguito dell’atto illecito attribuito alla società ricorrente, ritenendo irrilevante l’impatto di tale importo sulla situazione finanziaria della società.
Secondo la Corte, vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un equo processo) in relazione all’omessa motivazione, da parte della Corte di cassazione, della liquidazione delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte di cassazione non fosse sufficientemente motivata su tale punto. Infine, la Corte ha inoltre stabilito, a maggioranza (6 voti contro 1), che non vi è stata violazione dell’articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza) nei confronti del sig. Berlusconi. Ha osservato che, pur esaminando gli stessi fatti di quelli oggetto del procedimento penale conclusosi con una decisione di estinzione per prescrizione, i giudici nazionali avevano avuto cura di sottolineare in più occasioni che la loro analisi era finalizzata esclusivamente all’accertamento della responsabilità civile. Ha concluso che le decisioni nazionali non avevano attribuito responsabilità penale al sig. Berlusconi.
Cosa succede ora
Adesso ciascuna parte potrà per tre mesi chiedere il rinvio della causa alla Grande Camera della Corte. In tal caso, un collegio di cinque giudici valuterà se la causa meriti un ulteriore esame. Se la richiesta verrà accolta, la Grande Camera esaminerà la causa e pronuncerà una sentenza definitiva. Se la richiesta sarà respinta, la sentenza di Camera diventerà definitiva in tale data.
Legale Fininvest: "Delusi"
"Prendiamo atto della deludente decisione della Cedu, che non ha minimamente colto la forza e la fondatezza dei punti fondamentali dei nostri ricorsi. Restiamo profondamente convinti di tutte le nostre valutazioni, a partire dal fatto che Silvio Berlusconi in Italia è stato vittima di una grave ed evidentissima violazione del fondamentale principio della presunzione d'innocenza, in quanto le sentenze italiane che in sede civile hanno deciso il risarcimento alla Cir hanno affermato fosse colpevole, mentre in sede penale era stato prosciolto gia' in udienza preliminare". Lo sostiene l'avvocato Andrea Saccucci, legale di Fininvest, dopo la decisione della Corte europea dei diritti umani. "Non è un caso che la decisione della Corte sul punto non sia stata unanime e che un giudice del collegio abbia espresso un'opinione dissenziente. Quanto alla Fininvest, restiamo convinti, in base alle regole consolidate della legge italiana, che le pretese di Cir al risarcimento non fossero in alcuna misura ammissibili. Ci riserviamo ogni piu' approfondita valutazione della sentenza anche ai fini di un ricorso dinanzi alla Grande Camera della Corte", aggiunge.
